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Rimborso chilometrico rider con mezzo proprio è tassabile?

rimborso chilometrico

Il rimborso chilometrico è una somma riconosciuta dal datore di lavoro ai riders che si occupano di consegne a domicilio.

Questo importo comprende un contributo economico ai fattorini che utilizzano il proprio mezzo per lavorare e serve a coprire le spese per:

  • l‘assicurazione del mezzo;
  • l’usura e la manutenzione del veicolo;
  • pagare il carburante o il costo dell’energia.

Il calcolo dell’importo spettante si basa sulle tabelle dell’Automobile Club d’Italia e dal tipo di veicolo usato nell’effettuazione delle consegne a domicilio.

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La tassazione IRPEF si applica al rimborso chilometrico per i rider con mezzo proprio?

La risposta è negativa, in quanto il rimborso chilometrico è riferito all’utilizzo del mezzo proprio da parte del rider al fine di svolgere le proprie mansioni per conto del datore di lavoro.

Quindi, così come chiarisce l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n.290 dell’11-o4-2023, il rimborso chilometrico dei riders che utilizzano un proprio mezzo per effettuare la prestazione lavorativa non è assoggettabile a tassazione IRPEF. 

Tutto ciò avviene in quanto questo benefit è considerato come una somma rientrante nei redditi da lavoro dipendente, relativamente ai rimborsi spese.

Inoltre, il rimborso chilometrico prevede che il lavoratore abbia restituite dal datore di lavoro un rimborso per svolgere l’attività lavorativa nel suo interesse come spese anticipata dal lavoratore per motivazioni operative.

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Il rimborso chilometrico è una somma riconosciuta dal datore di lavoro ai riders che si occupano di consegne a domicilio.

Le altre condizioni che non tassano il rimborso chilometrico dei rider

Il rimborso chilometrico dei rider che utilizzano il proprio mezzo per lavorare per non essere oggetto a tassazione IRPEF deve anche:

  • riguardare l’utilizzo del veicolo solo per lo svolgimento delle consegne;
  • il chilometraggio è calcolato sulla base dei dati presenti nell’app aziendale che verifica il tragitto effettuato per le consegne.

Inoltre, per non essere oggetto di tassazione IRPEF il rimborso chilometrico dei rider deve:

  • non comportare un arricchimento del lavoratore;
  • essere nell’interesse del datore di lavoro in quanto l’utilizzo del mezzo proprio del rider è un grande risparmio per l’azienda per la quale lavora;
  • può essere forfetario se la Legge lo prevede.

Quindi, questa indennità riconosciuta ai rider non è soggetta a tassazione IRPEF, ma anche a ritenute assistenziali, fiscali e previdenziali per il lavoratore, relativamente alla restituzione di somme anticipate dallo stesso e che senza le quali la prestazione lavorativa non sarebbe svolta. 

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